Studio Legale Feliciotti

Gratuito Patrocinio

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GRATUITO PATROCINIO

ALCUNE INFORMAZIONI


che cos’e’?
E’ un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato iscritto in uno speciale elenco, senza dover pagare le spese legali, né quelle per l'eventuale consulente tecnico.

in quali giudizi è ammesso?

E' possibile avvalersi del "gratuito patrocinio" nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.
E' inoltre ammesso per il procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo.

condizioni soggettive

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:
 Reddito
Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare gli € 9.723,84 (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni).
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri famigliari conviventi.
Se il richiedente è in causa contro i propri famigliari si considera solo il reddito dell’interessato.
Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 per ogni famigliare convivente.

Cittadinanza

Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia.
Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Posizione processuale

Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

domanda di ammissione
La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente dall’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve.
La domanda potrà essere presentata dall’interessato o dal difensore, anche con raccomandata postale.
Si presenta prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono della domanda.

Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.
Negli altri giudizi: al consiglio dell’ordine degli avvocati.

La domanda deve contenere:
-la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-l’indicazione del processo cui si riferisce;
-le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei famigliari conviventi.
Si deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.
La mancanza di uno solo dei suddetti elementi rende la domanda inammissibile.

Nessuno, per i cittadini italiani che possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del Consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un famigliare.

i tempi della decisione sull’ammissione
Nei processi penali: immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi.
Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.


 

 

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